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Atti e documenti pubblici DocumentsDate addedLa transazione è un contratto concluso tra due o più parti al fine di porre termine ad una lite già iniziata o di prevenirla, qualora sussista il serio pericolo che la stessa possa essere instaurata. Si tratta di un contratto tipico, espressamente regolato dal codice civile, che nell'art. 1965 lo definisce come "il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere fra loro". Gli elementi caratterizzanti sono quindi costituiti dallo stato di incertezza, anche solo soggettivo, riguardo ad una situazione giuridica e dallo scopo delle parti di porvi termine, sia nel caso in cui una vertenza sia già stata instaurata dinanzi all'autorità giudiziaria e sia nel caso in cui si voglia prevenirne l'insorgenza. Altro elemento essenziale è costituito dalle concessioni reciprocamente effettuate dalle parti al fine di raggiungere l'accordo. In altri termini è necessario che il regolamento di interessi predisposto attraverso l'accordo transattivo realizzi una via di mezzo fra le contrastanti pretese delle parti. Tuttavia, la corrispettività dei sacrifici non va considerata in relazione alle effettive situazioni giuridiche, ma piuttosto alle rispettive pretese, cioè alle situazioni giuridiche affermate dalle parti, prescindendo quindi dal loro reale fondamento. L'accordo transattivo riveste una funzione di grande importanza per le parti, in quanto, da un lato evita le incertezze, le lungaggini e le inevitabili delusioni di un giudizio, e dall'altro contribuisce al bilanciamento degli interessi delle parti attraverso vicendevoli sacrifici. Nonostante l'indubbia utilità del contratto di transazione, vanno segnalate alcune limitazioni al suo utilizzo. Non tutti i diritti delle parti possono infatti costituire oggetto di una transazione, da circoscriversi alle controversie relative a diritti disponibili (art. 1966 cod. civ.). In materia di rapporti di lavoro (e di collaborazione soggetti al rito del lavoro, quale ad esempio il contratto di agenzia svolto dall'agente in maniera prevalentemente personale), l'art. 2113 cod. civ., 1° comma, dispone che le rinunce e le transazioni su diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi sono invalide. A ulteriore garanzia del titolare dei diritti, il secondo comma stabilisce che l'impugnazione deve essere proposta, anche con un atto stragiudiziale, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto o dalla data dell'atto, se rinunce o transazioni siano perfezionate dopo l'estinzione del rapporto. La transazione deve essere conclusa da soggetti capaci di disporre dei propri diritti (art. 1966, c.c.). Parti della transazione possono essere, oltre alle persone fisiche, persone giuridiche o altri enti. Hanno il potere di concludere transazioni il curatore fallimentare (art. 35 L.F.), il sequestratario d'azienda, il commissario giudiziale nella fattispecie dell'amministrazione controllata (art. 191 L.F.), il commissario liquidatore nel caso di liquidazione coatta amministrativa (art. 206 L.F.) ed il commissario nell'ipotesi di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi. Per quanto attiene all'applicazione dell'imposta di registro, l'art. 29 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 così dispone: "Per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'imposta è dovuta in misura fissa". Figure affiniTenendo presenti le caratteristiche della transazione, appaiono evidenti le differenze esistenti non solo con riferimento alla conciliazione in giudizio (ex art. 185 c.p.c.) che presuppone l'intervento dell'autorità giudiziaria, ma anche in relazione ad altre forme di composizione stragiudiziale della lite, quali la rinuncia ed il compromesso. La rinuncia comporta, infatti, non un equo contemperamento di interessi tra le parti, ma il sacrificio esclusivo di una di esse, che in sostanza accetta il punto di vista della controparte. Con il compromesso, invece (art. 806 c.p.c.), la composizione della lite non avviene per mezzo di un accordo negoziale fra le parti, bensì mediante deferimento della controversia ad uno o più arbitri, la cui decisione acquisterà valore vincolante analogo a quello proprio delle sentenze (art. 825 c.p.c.). Transazione semplice, complessa e novativaIn linea generale i contratti di transazione possono distinguersi tra transazioni semplici, transazioni complesse e transazioni novative. Esamineremo sinteticamente qui di seguito le differenti caratteristiche di ciascuna tipologia. Transazioni semplici e complesseLa prima distinzione individuabile nel contratto d transazione è quella tra transazione semplice e transazione complessa. Nella prima ipotesi, le reciproche concessioni delle parti restano nell'ambito della situazione giuridica dedotta in lite, mentre nella seconda le medesime trascendono dalla sfera del rapporto litigioso e coinvolgono interessi estranei alla lite. Quest'ultima ipotesi è contemplata dal 2° comma dell'art. 1965 cod. civ. che prevede la possibilità , attraverso reciproche concessioni delle parti, di creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti. In altri termini, con il contratto di transazione è possibile coinvolgere a vario titolo anche rapporti diversi rispetto a quello che ha dato origine alla controversia per la cui definizione è stato posto in essere in negozio transattivo. Transazione novativaFrequentissima e quasi costane nella prassi contrattuale è poi la cosiddetta transazione novativa. In questa ipotesi il rapporto controverso, sulla base di uno specifico accordo delle parti, viene interamente estinto e sostituito con un altro, dal quale derivano nuove obbligazioni incompatibili con le precedenti. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare in proposito che si configura transazione novativa anche in difetto di un'espressa manifestazione di volontà delle parti, quando il complesso dei patti transattivi sia incompatibile con la sopravvivenza del pregresso rapporto (Cass. 19/5/2003, n. 7830 ). Le conseguenze pratiche della più intensa efficacia con cui agisce la transazione novativa si manifestano in due differenti direzioni: risoluzione per inadempimento e garanzie reali e personali connesse al rapporto preesistente. La transazione novativa, salvo diversa espressa volontà delle parti (art. 1976 cod. civ.) esclude per definizione la possibilità di risoluzione per inadempimento, non potendo verificarsi una reviviscenza del rapporto preesistente. Per quanto concerne invece le garanzie che accompagnano il rapporto preesistente, mentre nella transazione ordinaria esse sopravvivono all'accordo oggetto di transazione, estendendosi al nuovo rapporto, nella transazione novativa decadono, salva l'espressa riserva delle parti (art. 1232 cod. civ.). Â
La transazione di lite pendente è un contratto concluso tra due o più parti al fine di porre termine ad una lite già iniziata o di prevenirla, qualora sussista il serio pericolo che la stessa possa essere instaurata. Si tratta di un contratto tipico, espressamente regolato dal codice civile, che nell'art. 1965 lo definisce come "il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere fra loro". Gli elementi caratterizzanti sono quindi costituiti dallo stato di incertezza, anche solo soggettivo, riguardo ad una situazione giuridica e dallo scopo delle parti di porvi termine, sia nel caso in cui una vertenza sia già stata instaurata dinanzi all'autorità giudiziaria e sia nel caso in cui si voglia prevenirne l'insorgenza. Altro elemento caratterizzante della transazione è che l'accordo rappresenti una via di mezzo fra le contrastanti pretese delle parti. Tuttavia, il valore da assegnare ai sacrifici delle parti non va considerata in relazione alle effettive situazioni giuridiche, ma piuttosto alle rispettive pretese, cioè alle situazioni giuridiche affermate dalle parti, prescindendo quindi dal loro reale fondamento. Non tutti i diritti delle parti possono infatti costituire oggetto di una transazione, da circoscriversi alle controversie relative a diritti disponibili (art. 1966 cod. civ.). In materia di rapporti di lavoro (e di collaborazione soggetti al rito del lavoro, quale ad esempio il contratto di agenzia svolto dall'agente in maniera prevalentemente personale), l'art. 2113 cod. civ., 1° comma, dispone che le rinunce e le transazioni su diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi sono invalide. A ulteriore garanzia del titolare dei diritti, il secondo comma stabilisce che l'impugnazione deve essere proposta, anche con un atto stragiudiziale, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto o dalla data dell'atto, se rinunce o transazioni siano perfezionate dopo l'estinzione del rapporto. La transazione deve essere conclusa da soggetti capaci di disporre dei propri diritti (art. 1966, c.c.). Per quanto attiene all'applicazione dell'imposta di registro, l'art. 29 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 così dispone: "Per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'imposta è dovuta in misura fissa". Â
Per costituire una società in nome collettivo occorre la stipula di un atto pubblico o scrittura privata autenticata . L'inosservanza di tale adempimento comporta il divieto di iscrizione nel Registro delle Imprese (adempimento da eseguire entro 30 giorni dalla costituzione, a cura del notaio o degli amministratori): ciò significa che la società esiste, ma è considerata irregolare. Â
La cessione crediti è un contratto che regola la cessione a titolo oneroso (non gratuita) di crediti frutto di attività economica certamente verificabile, tra il "cedente" (impresa titolare di un credito) e il "cessionario" (società finanziaria in possesso dei necessari requisiti per effettuare l'operazione). Tale contratto si perfeziona con il consenso delle parti, cioè nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha la conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (art. 1360 C.C.). PERCHE' CEDERE UN CREDITO L'impresa cede un credito fondamentalmente per eliminare dal bilancio le partite in sofferenza, che non si riescono a riscuotere, e che invece concorrono a formare il reddito imponibile con conseguenza di aggravio di imposizione fiscale. In presenza di un utile d'esercizio è sicuramente conveniente alienare un credito di questa natura; tale operazione genera in pratica un beneficio economico corrispondente al peso dell'imposizione fiscale calcolata sul credito stesso. SOGGETTI ABILITATI ALL'ACQUISTO DEI CREDITI La società che acquisisce il credito a titolo oneroso deve essere un soggetto disciplinato dal Testo Unico della Legge Bancaria, Cioè una Società Finanziaria in possesso di requisiti minimi di capitale, con specifico organo amministrativo ed iscritta all'UIC (Ufficio Italiano Cambi). RIFERIMENTI NORMATIVI La normativa che regola la cessione pro soluto dei crediti è contenuta essenzialmente nei seguenti testi : Â
La società di fatto sorge non in forza di un atto costitutivo formale, ma in virtù di un comportamento concludente non regolalizzato. Tale società , non prevista dal Codice Civile, viene regolata dalla dottrina e dalla giurisprudenza per mezzo dell'analisi dei principi generali in materia di società . Infatti, la società di fatto - come ogni altra società - deve avere uno scopo lucrativo, trovare la sua causa nello svolgimento di un'attività economica e caratterizzarsi per la disponibilità di risorse economiche materiali ed immateriali apportate dai soci in forza di un contratto di società , che seppure non scritto si concretizza sull'estrinsecazione verso i soggetti terzi dell'esistenza di un vincolo societario tra i soggetti che partecipano in qualità di soci. A tale vincolo di destinazione sono pertanto sottoposti anche i beni che formano il patrimonio della società , ossia che costituiscono la sua azienda (complesso di persone e beni organizzato per raggiungere un fine economico attraverso lo svolgimento di un'attività ). La società di fatto è dotata di soggettività giuridica: pertanto essa è titolare di posizioni giuridiche attive e passive, di crediti e di debiti, di diritti e di obblighi. Essa ha un proprio patrimonio distinto da quello dei soci (autonomia patrimoniale). Manca alla stessa, però, il carattere della personalità giuridica, che è riservato alle società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.) ed alle cooperative, che l'acquistano mediante l'iscrizione - avente natura costitutiva - nel registro delle imprese e che permette ai soci di godere del beneficio della limitazione (a quanto conferito) della responsabilità per le obbligazioni sociali. Il contratto di società di fatto può avere come oggetto sociale lo svolgimento di attività non commerciali o commerciali (nel senso precisato dall'art. 2195 c.c.). In quest'ultimo caso può atteggiarsi come società in nome collettivo irregolare o in accomandita semplice irregolare. La mancanza della redazione del contratto di società in una forma scritta richiesta ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese (atto pubblico o scrittura privata autenticata), impedisce appunto detta iscrizione, la quale, non avendo efficacia costitutiva, permette solamente di rendere conoscibile ed opponibile ai terzi il contratto di società . La mancata registrazione rende ovviamente inapplicabili le norme di legge che si fondano sull'esistenza di un contratto registrato e rende applicabili, nei rapporti tra società di fatto e terzi, le norme sulla società semplice, sebbene la società di fatto svolga attività commerciale. Â
Arbitrato L'arbitrato è un procedimento di risoluzione delle controversie di natura privata alternativo rispetto al ricorso alla giustizia ordinaria. In forza di un atto di carattere negoziale, le parti possono manifestare la propria volontà di derogare alla giurisdizione ordinaria affidando la soluzione delle controversie a giudici privati, scelti direttamente dalle stesse oppure da terzi soggetti appositamente delegati. L’accordo arbitrale può essere espresso tramite un specifico atto di compromesso oppure per mezzo di una clausola compromissoria inserita nel contratto che disciplina il rapporto.
Alle imprese ed ai privati coinvolti in una lite, che non vogliono incorrere nei ritardi e nei costi che le procedure ordinarie generalmente comportano. Per ricorrere alla procedura è necessario:
04/24/2009
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CONTRIBUTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DI INIZIATIVE IMPRENDITORIALI  Soggetti beneficiariImprese individuali, Cooperative, Piccole cooperative e Società aventi i seguenti requisiti:
Territori ammessiTerritorio regionale Iniziative ammissibili
Spese ammissibili
AgevolazioniLe agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento CE n.69/2001 relativo agli aiuti "de minimis" nel tetto massimo di 100.000,00 euro.
Iter procedurale
 La società cooperativa è una società nella quale almeno tre soggetti gestiscono in comune una impresa che si prefigge lo scopo di fornire agli stessi soci quei beni e servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta.
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