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Contratti DocumentsDate added
04/27/2009
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Il contratto di compravendita, ai sensi dell'art. 1470 c.c., realizza il trasferimento della proprietà di un bene mobile o immobile o di un altro diritto a fronte della corresponsione del prezzo. Con riferimento alla causa del contratto di compravendita, così come individuata nel richiamato art. 1470 c.c., occorre distinguere la fattispecie legale da quella, caratterizzata dalla pattuizione di un prezzo irrisorio, in cui la vendita dissimula, in realtà , una donazione. In tal caso, il contratto di compravendita è nullo per frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c. Ancora differente è l'ipotesi del contratto a causa mista che si caratterizza per la compresenza della causa delle compravendita e di quella della donazione (si tratta, in sostanza, di una compravendita nella quale viene pattuito un prezzo più basso rispetto a quello di mercato). Un'ultima ipotesi di contratto è la permuta dove come corrispettivo non vi è il denaro ma un'altra modalità di pagamento. Il contratto di compravendita è un contratto ad effetti reali e la fattispecie traslativa si realizza per effetto del consenso legittimamente prestato ai sensi dell'art. 1376 c.c. A prescindere dall'effettiva consegna, dunque, il trasferimento del diritto avviene al momento del raggiungimento dell'accordo tra le parti. Per le ipotesi in cui il prezzo non viene pagato contestualmente alla conclusione del contratto di compravendita, il venditore, a garanzia del pagamento, può iscrivere ipoteca sui beni immobili o sui beni mobili registrati trasferiti all'acquirente (cfr. artt. 2810 e 2817 c.c.). L'obbligazione che grava sull'acquirente è quella di pagare il prezzo, di norma, contestualmente alla consegna della cosa compravenduta (cfr. art. 1499 c.c.) Le obbligazioni che gravano sul venditore sono quelle di effettuare la consegna. Il luogo della consegna è quello dove si trovava la cosa al momento della conclusione del contratto di compravendita, se conosciuto o, in difetto, quello dove si trova la sede dell'impresa del venditore.
Si ha contratto di licenza di brevetto quando il titolare voglia soltanto concedere a terzi il diritto d'uso temporaneo del diritto esclusivo, mantenendone la proprietà . Il titolare riconosce in questo caso a terzi il diritto di sfruttare economicamente marchi, brevetti e know how, nei limiti del contratto pattuito. Il contratto sarà valido per un tempo e su un territorio limitato e percepirà un corrispettivo o una lump-sum ad importo fisso, indipendente dall'entità dei profitti realizzati dal terzo con quella privativa, oppure - ipotesi di gran lunga più frequente - royalties, calcolate in percentuale sui risultati economici realizzati dall'utilizzatore. Dette royalties possono essere rapportate:
Licenze di segni distintivi vengono concesse solitamente quando si intende espandere la presenza di un certo marchio sul mercato ovvero quando il titolare si vede costretto a sospendere la propria attività , ma non vuole privarsi della possibilità di riutilizzare il marchio ceduto. Licenze di tecnologie, vengono concesse, invece, quando si vuole profittare anche di quella commercializzazione dell'invenzione che, per svariati motivi, non si avrebbe la possibilità di condurre direttamente. Pur non prevedendo la legge una particolare forma per la validità del contratto in questione, appare tuttavia necessario adottare una forma scritta in considerazione delle numerose fattispecie da regolare e dell'eventuale trascrizione del contratto.
L'affitto di azienda è un contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) consente a un terzo (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone.Â
L'istituto è previsto dal codice civile all'art. 2562 che rinvia al precedente art. 2561 che disciplina l'usufrutto dell'azienda. Pertanto sia all'affittuario che all'usufruttuario si applica la medesima disciplina. Il contratto di affitto può riguardare l'intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell'attività . Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo tutela l'interesse del locatore affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto. Pertanto l'affittuario:
La violazione degli ultimi obblighi o la cessazione arbitraria della gestione determinano la risoluzione del contratto (art. 2561, comma 3, e art. 1015, comma 1, cod. civ.). Â
La legge,all'art. 1267 cod. civ., che fa riferimento alla cessione del credito pro soluto dispone che, normalmente, il creditore che trasferisce un proprio credito ad un'altra persona è tenuta a garantire solo l'esistenza e la validità del credito ceduto, nel momento in cui viene effettuata la cessione. Questo contratto di cessione del credito, di norma, avviene a titolo oneroso e per un importo minore rispetto al credito ceduto: infatti, chi trasferisce il credito ha il vantaggio immediato del pagamento, seppur parziale o minore, del credito vantato.Il prezzo della cessione del credito viene stabilita in base alle possibilità di recupero del credito non ancora riscosso: pertanto, minore è la possibilità che il debitore paghi, minore è il prezzo che il creditore cessionario paga per acquisire il credito di altri. Â
 In quasi tutti gli ordinamenti internazionali il contratto di concessione di vendita non trova né una definizione né una disciplina specifica dettata dal legislatore. Poiché però è una struttura fondamentale del sistema distributivo a livello internazionale, questo contratto è venuto ad assumere nel tempo una struttura comune che ha condotto ad una sorta di tipizzazione del rapporto. La concessione di vendita intercorre tra un produttore e un rivenditore(detto concessionario),il primo dei quali si impegna a fornire una certa quantità di prodotti,a richiesta del concessionario,mentre il concessionario si obbliga ad ordinare una quantità minima e a rivenderla in una determinata zona con vincolo d'esclusiva nonchè ad adempiere ulteriori prestazioni come l'assistenza ai clienti.  La locazione operativa è un'operazione a medio termine (da 15 a 60 mesi) che consente a chi la sottoscrive di pagare i beni in funzione dell'uso, di effettuare dei potenziamenti delle apparecchiature noleggiate variando parte o totalmente quelle installate con un semplice adeguamento del canone. L’ampiezza dei beni monetizzabili con il noleggio,spazia da quelli materiali (fotocopiatrici, centralini, computer elettromedicali, carrelli, elevatori, macchine industriali etc) a quelli immateriali come il software e servizi correlati (manutenzioni, ore aula etc). La locazione operativa ha tutti i vantaggi del leasing oltre ad offrire tutta una serie di servizi aggiuntivi proposti in collaborazione con i produttori o i distributori dei beni oggetto dei contratti di locazione (manutenzioni programmate, forniture di materiali consumabili). Esprime anche altri plus come la possibilità di breve durata del contratto, la maggiore flessibilità nella gestione dei valori residui, la finanziabilità di software operativi o personalizzati, l’adeguamento tecnologico nel corso del contratto, la non menzione del debito in Centrale Rischi ecc.) che sono graditi tanto alle piccole aziende come alle aziende multinazionali che per giunta non debbono iscrivere i beni in noleggio negli assets dei loro bilanci consolidati secondo le normative IAS 17 (Europa) e FASB (USA). Â
 Il contratto di locazione ad uso commerciale è previsto dall'art. 27 della L. n. 392/78 .La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani per uso commerciale non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle seguenti attività : 1) industriali, commerciali e artigianali  Durata
 Recesso
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.  Rinnovo
Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto quando il locatore intenda: b) adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate nei punti 1 e 2 o, se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, all'esercizio di attività tendenti al conseguimento delle loro finalità istituzionali; d) ristrutturare l’immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme alle previsioni di legge. A tal fine, il locatore, a pena di decadenza, deve dichiarare la propria volontà di conseguire, alla scadenza del contratto, la disponibilità dell'immobile locato; tale dichiarazione deve essere effettuata, con lettera raccomandata, almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza rispettivamente per le attività indicate nei punti 1 e 2 e per le attività alberghiere. Nella comunicazione deve essere specificato, a pena di nullità , il motivo sul quale la disdetta è fondata. Se il locatore non adempie a tali prescrizioni, il contratto s' intende rinnovato.        Â
  Per poter accedere al subappalto si deve tener conto dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 ossia articolo guida per questo tipo di contratto. Le lavorazioni che si intendono subappaltare devono necessariamente essere state indicate all'atto dell'offerta, pena la mancata autorizzazione al subappalto. Si precisa che l'art. 118, comma 11 del D.Lgs. 163/2006, considera subappalto le forniture con posa in opera e i noli a caldo se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidati o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Ne consegue che qualora il sub-contratto sia al di sotto dei limiti su indicati non è da considerarsi al pari di un subappalto a condizione che trattasi di fornitura con posa in opera e nolo a caldo.Allelavorazioni configurabili in una delle attività di cui alle declaratorie dell'allegato A al DPR 34/2000 e pertanto, così come ribadito dall'Autorità dei Contratti Pubblici con determine n. 5 del 31.01.2001, n. 12 del 22.05.2002 e n. 6 del 27.02.2003, non configurabili come semplici forniture con posa in opera, si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 con esclusione del comma 11 e pertanto soggette alla specifica richiesta di autorizzazione al subappalto alla stazione appaltante. Si richiama, infine, l'art. 21 L. 646/82 che disciplina la fattispecie penalmente rilevante del subappalto non autorizzato.  L'impresa aggiudicataria deve presentare apposita DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE al subappalto, da redigersi IN BOLLO, sulla base del modello predisposto dalla stazione appaltante, corredata della necessaria documentazione di seguito elencata:
Nel caso risultino soggetti cessati da cariche societarie e/o di direttore tecnico nel triennio antecedente la data di richiesta di autorizzazione al subappalto, il legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice dovrà produrre apposita dichiarazione indicando i dati anagrafici dei soggetti cessati nonché l'esistenza o meno di sentente in analogia con quanto sopra descritto. In caso di esistenza di sentenze dovrà inoltre dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
(N.B. In caso di impresa singola detta dichiarazione è contenuta nel modello di richiesta di autorizzazione al subappalto predisposto dalla stazione appaltante).   Documentazione da presentare per comprovare il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 28 DPR 34/2000: Â
I documenti di cui sopra sono relativi al quinquennio antecedente la richiesta di subappalto e sono prodotti in fotocopia accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex art. 47 DPR 445/2000) sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice attestante la conformità dei dati in essi contenuti con quelli degli originali.   La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e, qualora venisse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la stessa provvederà ad adottare i provvedimenti di legge.   |
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